Art. 1177 – Codice civile – Obbligazione di custodire

L'obbligazione di consegnare [1476, 1575, 1590, 1718] una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [1477, 1768, 1770, 1804].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 4738/2023

In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto implica un'obbligazione "ex lege" di conservazione in vista della restituzione, che trova fondamento nell'art. 259 c.p.p., il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l'obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest'ultimo a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore.

Cass. civ. n. 8978/2020

In tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili).

Cass. civ. n. 486/2018

Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia. (Principio enunciato in fattispecie in cui un'auto, consegnata, per il lavaggio, dal suo proprietario al gestore di apposito impianto, era stata rubata mentre era parcheggiata sul piazzale dello stesso, chiusa a chiave dal gestore che aveva riposto la chiave in una bacheca non chiusa ubicata nel locale della cassa, accessibile a chiunque, senza, perciò, l'adozione di tutte le cautele idonee a superare la presunzione di colpa a carico del depositario).
Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia.

Cass. civ. n. 15721/2015

In tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deteriomento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c., e non dell'art. 2051 c.c., perché detta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita.

Cass. civ. n. 20995/2009

Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include, ai sensi dell'art. 1177 c.c., quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia - in relazione al furto avvenuto in un cantiere edilizio - l'appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, senza che possa rilevare l'avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto (nella specie, per la risoluzione di diritto, ex art. 81 del R.D. n. 267 del 1942, a seguito della sottoposizione della committente a liquidazione coatta amministrativa), atteso che l'obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all'appaltatore e non all'attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive.

Cass. civ. n. 12089/2007

Il mandato (o la commissione) a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario (o il commissionario), comporta per quest'ultimo l'obbligo della custodia ai sensi dell'art. 1177 c.c., concorrendo in tal caso la causa del mandato (o della commissione) con quella del depositario, ancorché gli elementi di quest'ultimo contratto siano prevalenti, dovendo la disciplina della responsabilità del depositario in caso di perdita non imputabile della detenzione della cosa ex art. 1780 c.c. contemperarsi con quella del mandato. Ne consegue che la diligenza è quella del buon padre di famiglia e, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, il custode è tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti «esterni» quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa.

Cass. civ. n. 1510/2007

Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia — in relazione alla responsabilità per furti e rapine — il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa alla mancata restituzione di gettoni e di monete, oggetto di rapina nei locali del gestore del servizio della manutenzione e della pulizia di cabine e di cupole telefoniche stradali ).