14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12089 del 24 maggio 2007
Testo massima n. 1
Il depositario, al fine di evitare di incorrere in responsabilità per il furto, è tenuto, in base ai principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, a dare la prova di aver posto in essere tutte le attività protettive richieste in base all’ordinaria diligenza, ivi compreso lo sforzo particolare richiesto per soddisfare l’interesse creditorio richiesto dalle circostanze concrete del caso di cui esso sia o debba essere avvertito, con valutazione rimessa al giudice del merito.
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Testo massima n. 2
Il mandato [ o la commissione ] a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario [ o il commissionario ], comporta per quest’ultimo l’obbligo della custodia ai sensi dell’art. 1177 c.c., concorrendo in tal caso la causa del mandato [ o della commissione ] con quella del depositario, ancorché gli elementi di quest’ultimo contratto siano prevalenti, dovendo la disciplina della responsabilità del depositario in caso di perdita non imputabile della detenzione della cosa ex art. 1780 c.c. contemperarsi con quella del mandato. Ne consegue che la diligenza è quella del buon padre di famiglia e, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, il custode è tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti «esterni» quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa.
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