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Art. 1476 — Obbligazioni principali del venditore

Art. 1476 — Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

  1. 1) quella di consegnare la cosa al compratore [ 1477 ];
  2. 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto [ 1376, 1377, 1378, 1472, 1478, 1523 ];
  3. 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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