Art. 1377 – Codice civile – Trasferimento di una massa di cose

Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate [1537].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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