10 Gen Art. 1377 — Trasferimento di una massa di cose
Posted at 20:43h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo II – Dei contratti in generale > Capo V – Degli effetti del contratto > Sezione I – Disposizioni generali
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate [ 1537 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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