10 Gen Art. 1478 — Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore [ 1476 n. 2 ].
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa [ 171 disp. att. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 14751/2006
Nel caso di vendita di cosa altrui, l’obbligo posto a carico del venditore di procurare al compratore l’acquisto della proprietà della cosa può essere adempiuto sia mediante l’acquisto della proprietà della cosa da parte sua, con l’automatico trapasso al compratore, sia mediante vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore, purché tale trasferimento abbia luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore nell’ambito dei suoi rapporti con il proprietario e che quest’ultimo manifesti, in modo chiaro e inequivoco, la volontà di vendere il bene al compratore; e l’eventuale diritto alla risoluzione del contratto e all’eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l’altruità della cosa secondo la previsione dell’art. 1479 c.c., sia al compratore che ne sia consapevole (art. 1478 c.c.). Peraltro, mentre in quest’ultima ipotesi il compratore deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice per l’adempimento del venditore, nell’ipotesi considerata dall’art. 1479 c.c. l’acquirente può agire illico et immediate per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l’acquisto del diritto da parte del venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo a favore del compratore. (Nella specie, la sentenza impugnata, nel pronunciare la risoluzione della vendita di cosa di cui l’acquirente ignorava l’altruità, aveva ritenuto l’impossibilità dell’esecuzione del contratto, a nessuno dei contraenti essendo imputabile l’inadempimento; la S.C., nel cassare la decisione, ha statuito che il giudizio sull’inadempimento era stato formulato con riferimento esclusivamente al momento della conclusione del negozio mentre sarebbe stato necessario prendere in esame la successiva condotta tenuta dal venditore che, prima della domanda di risoluzione, aveva invitato il compratore alla stipula del rogito di acquisto con il terzo proprietario senza peraltro ottenerne la partecipazione all’atto che avrebbe perfezionato la vendita in questione).
Cass. civ. n. 11624/2006
In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell’altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l’acquisto del promissario direttamente dall’effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all’atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all’obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest’ultimo a trasferirgliela.
Cass. civ. n. 11572/2004
Nel caso in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi, l’acquisto della relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ed è sufficiente che risulti avvenuto in capo al medesimo al momento della decisione.
Cass. civ. n. 4024/2004
In tema di vendita o di promessa di vendita di cosa altrui, da cui derivano effetti obbligatori, qualora sia stata pronunciata sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore — passata in cosa giudicata — nonostante l’acquisto della proprietà compiuto dal medesimo nelle more di quel giudizio, il compratore non può invocare — rispettivamente l’acquisto della proprietà ai sensi del secondo comma dell’art. 1478 c.c., o, il diritto al trasferimento da eseguire con la sentenza costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c., atteso che, in considerazione dell’efficacia retroattiva della risoluzione, è venuta meno la fonte dell’obbligazione posta a carico del venditore. Nella specie gli attori, nel chiedere l’accertamento ai sensi dell’art. 1478 c.c. dell’avvenuto acquisto della proprietà nel frattempo compiuto dal venditore, facevano presente che il convenuto era diventato proprietario del bene successivamente alla sentenza di risoluzione del contratto emessa in primo grado (ed in pendenza di appello) con cui era stata accolta la domanda proposta in un precedente giudizio dagli stessi attori che ai sensi dell’art. 1453 c.c. avevano dedotto l’inadempimento del venditore, impossibilitato a trasferire il bene risultato di proprietà di terzi. (La Corte, nel confermare la decisione dei giudici di appello, ha ritenuto corretta la motivazione del rigetto della domanda degli attori in considerazione dell’efficacia retroattiva della risoluzione dei titolo su cui si fondava l’obbligazione dedotta in giudizio).
Cass. civ. n. 12410/2001
Nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui, la quale non integra una promessa del fatto del terzo, in quanto con essa il venditore (o il promittente venditore) assume in proprio l’obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto ed all’eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore (o al promittente compratore) che ignori l’altruità del bene, secondo la previsione dell’art. 1479 c.c., ma anche al compratore (o al promittente compratore) che sia consapevole di tale altruità, in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c., qualora sia scaduto il termine fissato dal contratto o dal giudice, entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto, salvo che il venditore (o il promittente venditore) non provi che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Cass. civ. n. 12953/2000
Il diritto di chiedere la risoluzione del contratto non è precluso all’acquirente consapevole dell’alienità (o parziale alienità) della cosa al momento della conclusione del contratto, essendo tale diritto riconducibile alla mancata attuazione dell’effetto traslativo, cioè all’inadempimento di una delle obbligazioni principali ed essenziali del venditore, ovvero quella di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, cosi come prescrive l’art. 1476, n. 2 c.c. Tuttavia, il diritto dell’acquirente consapevole dell’altruità della cosa venduta alla risoluzione ed al risarcimento del danno è subordinato all’avvenuto decorso di un termine (fissato dal contratto o dal giudice) entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto.
Cass. civ. n. 4260/1996
Il promittente venditore di una cosa altrui è obbligato a procurare nel termine fissato l’acquisto della proprietà della cosa medesima al promittente compratore anche quando questo era a conoscenza dell’altruità della cosa ed è, pertanto, inadempiente se non si sia posto nella condizione di stipulare il contratto traslativo con effetti reali entro la data prevista acquistando la cosa o procurando la partecipazione al contratto del proprietario del bene perché vi manifesti il suo consenso a favore del promissario.
Cass. civ. n. 7054/1990
Nel caso di vendita di cosa altrui avente effetti meramente obbligatori, l’obbligazione del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della cosa può essere adempiuta non solo mediante l’acquisto della cosa da parte del soggetto obbligato con l’effetto legale (art. 1478, secondo comma, c.c.) di far divenire proprietario l’acquirente, ma anche con il procurare la stipulazione della vendita direttamente con il terzo proprietario al compratore, inserendo all’uopo nel contratto apposita clausola che preveda come obbligatoria la cooperazione del compratore (il quale in mancanza non sarebbe tenuto a prestarla), senza che tale clausola possa ritenersi contraria a norme imperative in materia fiscale (con riguardo all’imposta di registro dovuta per ogni trasferimento del bene) operando sul diverso piano dell’adempimento dell’obbligo del venditore di cosa altrui ed inserendosi in funzione strumentale in uno dei modi di adempimento del suddetto obbligo.
Cass. civ. n. 1676/1982
Nella vendita di cosa altrui, la quale non integra una promessa del fatto del terzo, in quanto con essa il venditore assume in proprio l’obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto ed all’eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore che ignori l’altruità del bene, secondo la previsione dell’art. 1479 cod. civ., ma anche al compratore che sia consapevole di tale altruità, in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223 e 1453 cod. civ., in relazione all’art. 1476 n. 2 cod. civ., qualora, scaduto il termine (fissato dal contratto o dal giudice) entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto, il venditore medesimo non superi la presunzione di colpa nell’inadempimento, fornendo la prova che lo stesso sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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