Cass. civ. n. 11572 del 22 giugno 2004
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi, l'acquisto della relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ed è sufficiente che risulti avvenuto in capo al medesimo al momento della decisione.