10 Gen Art. 1575 — Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
- 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [ 1177, 1617 ];
- 2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto [ 1576, 1577, 1584 ];
- 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [ 1585, 1586 ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11971/2010
In materia di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’obbligo, normalmente gravante a carico del locatore, di mantenere il bene in condizioni tali da poter servire all’uso convenuto non è previsto da norme imperative; ne consegue che le parti possono contrattualmente stabilire che siano a carico del conduttore tutti gli oneri relativi all’utilizzabilità del bene, esonerando il locatore da ogni responsabilità.
Cass. civ. n. 11969/2010
In tema di vizi della cosa locata, il locatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1575 c.c., a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e, quindi, dovendo adempiere con diligenza la relativa prestazione, il medesimo deve eseguire, prima della consegna, i necessari accertamenti, la cui omissione è ragione di colpa. Qualora il conduttore abbia esercitato l’azione di risarcimento per i danni derivati dai vizi della cosa locata, il locatore è esente da responsabilità solo se prova di aver ignorato tali vizi senza colpa.
Cass. civ. n. 7347/2009
L’art. 1575 cod. civ. non impone al locatore alcun obbligo di apportare alla cosa da locare le modifiche necessarie per renderla idonea allo scopo cui intende destinarlo il conduttore, nemmeno nel caso in cui tale scopo sia espressamente indicato in contratto, a meno che quell’obbligo non venga concordato con patto espresso.
Cass. civ. n. 13761/2008
L’inidoneità dell’immobile all’esercizio di una determinata attività commerciale o industriale, per il quale è stato locato, non comporta per il locatore l’obbligo di operare modificazioni o trasformazioni che non siano poste a suo carico né dalla legge né dal contratto; ed invero gli obblighi previsti a carico del locatore dagli artt. 1575 e 1576 c.c. non comprendono l’esecuzione di opere di modifica o trasformazione, anche se imposte da disposizioni di legge o dell’autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all’uso convenuto. (Nella specie, la S.C. ha reputato scevra di qualsiasi censura la sentenza impugnata che aveva ritenuto opere di trasformazione non poste a carico del locatore quelle da eseguire per ottenere il certificato di prevenzione incendio, in quanto comportanti interventi modificativi della struttura originaria del bene).
Cass. civ. n. 11903/2008
In tema di danni prodotti dalla cosa locata, il principio secondo cui sul proprietario locatore che ha l’obbligo, imposto dall’art. 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all’uso convenuto grava una presunzione di responsabilità, che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell’imputabilità dell’evento al caso fortuito ovvero dal fatto illecito del terzo, non trova applicazione qualora il conduttore imputi al locatore difetti che non attengano alla struttura originaria della cosa locata né sono a questa ricollegabili. (La S.C. ha cassato la sentenza impugnata ritenendo non applicabile il riportato principio alla fattispecie esaminata, in cui i ricorrenti, in relazione all’infezione batterica dell’acqua potabile erogata negli appartamenti da loro condotti in locazione, non imputavano all’unica locatrice difetti che attenevano alla struttura originaria dell’impianto di autoclave ed al correlativo obbligo di tenerla in buono stato o che fossero alla stessa ricollegabili ma, in sostanza, lamentavano l’omessa modifica di tale struttura originaria nella parte divenuta obsoleta).
Cass. civ. n. 3991/2004
In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l’immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale (nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l’immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell’intero canone, se non può validamente opporre l’eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell’utilità che il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto.
Cass. civ. n. 14659/2002
La consegna di cosa che risulti inidonea a realizzare l’interesse del conduttore non comporta la responsabilità del locatore per violazione del dovere di cui all’art. 1575 n. 1 c.c. e non esonera il conduttore dall’obbligazione di pagamento del corrispettivo quando risulti che il conduttore conoscendo la possibile inettitudine dell’oggetto della prestazione abbia accertato il rischio economico come rientrante nella normalità dell’esecuzione della prestazione stessa.
Cass. civ. n. 12085/1998
L’obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto (art. 1575 n. 2 c.c.) consiste nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata. Il locatore non è tenuto, invece, a compiere quelle successive modificazioni e trasformazioni, non previste dal contratto, che ineriscono alla idoneità specifica dell’immobile all’esercizio di una determinata attività industriale o commerciale per la quale è stato locato, in relazione a successive normative imposte dall’autorità.
Cass. civ. n. 3563/1998
L’obbligo del locatore, assunto verso il conduttore al momento della stipula del contratto di locazione, di eseguire o far eseguire lavori, anche di modifica strutturale sull’immobile, non scaturisce da un autonomo contratto di appalto, se essi sono funzionali all’uso pattuito, ma costituisce adempimento, nell’esercizio dell’autonomia delle parti, degli obblighi del locatore stabiliti dall’art. 1575 c.c.
Cass. civ. n. 10897/1996
L’art. 1575 n. 1 c.c., a norma del quale il locatore è obbligato a consegnare al conduttore la cosa locata, non si applica se le parti di un contratto di leasing stabiliscono invece che il fornitore, scelto dall’utilizzatore, deve consegnargli il bene che il concedente ha comprato per suo conto; né il rischio della mancata consegna di esso si trasferisce a quest’ultimo nel caso abbia ottenuto, a scopo di garanzia, dalle altre predette parti la sottoscrizione di un verbale di consegna indipendentemente da essa.
Cass. civ. n. 189/1996
La locazione di un immobile comprende ogni componente dello stesso che, menzionata o non nel contratto, essendo effettivamente e materialmente connessa con le altre componenti in quanto parte necessaria al completamento dell’immobile per le necessità cui esso è destinato, concorra in reciproca posizione di parità anziché nella posizione di dipendenza che caratterizza le pertinenze— all’unitaria funzione del fabbricato e al raggiungimento dell’utilità che esso è in grado per sua natura e destinazione di produrre.
Cass. civ. n. 4119/1995
L’obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto e di eseguire le riparazioni che non sono a carico del conduttore, stabilito dagli artt. 1575 e 1577, comma 1, c.c., trova un limite nella disciplina dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, che essendo di carattere generale è applicabile anche al rapporto di locazione e comporta che l’impossibilità sopravvenuta e definitiva di utilizzazione della cosa locata secondo l’uso convenuto o conforme alla sua destinazione, se non sia imputabile al debitore, determina l’estinzione dell’obbligazione a carico di costui.
Cass. civ. n. 10685/1994
La responsabilità del locatore per la violazione dell’obbligo di mantenere la cosa locata in «istato da servire all’uso convenuto» (art. 1575 c.c.) dà luogo ad una obbligazione risarcitoria che, al pari di ogni analoga obbligazione contrattuale o extracontrattuale, configura un debito di valore automaticamente rivalutabile sino alla data della liquidazione.
Cass. civ. n. 11856/1992
Le disposizioni degli artt. 1575, n. 2 e 1576 c.c., che pongono a carico del locatore l’obbligo di mantenere la cosa locata in istato da servire all’uso convenuto e di eseguire durante la locazione tutte le riparazioni all’uopo necessarie, tranne quelle di piccola manutenzione, non sono di ordine pubblico e possono essere, quindi, derogate dalle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale.
Cass. civ. n. 759/1991
Il locatore il quale mantenga un proprio immobile, diverso da quello locato in modo da recare pregiudizio al godimento di quest’ultimo da parte del relativo conduttore, viola l’obbligo previsto dall’art. 1575 n. 2 c.c. di far godere al conduttore la cosa locata secondo la destinazione pattuita.
Cass. civ. n. 4021/1983
Il contratto di locazione impone al locatore l’obbligazione di consegnare il bene al conduttore (art. 1575 n. 1 c.c.), con un corrispondente diritto di credito di quest’ultimo, che deve essere fatto valere nelle normali vie di legge, e non può essere esercitato con un’azione di diretto impossessamento, la quale, se compiuta, integra spoglio agli effetti dell’art. 1168 c.c.
Cass. civ. n. 3933/1977
Durante il rapporto di locazione, il locatore non può considerarsi dispensato dall’obbligo di vigilanza e di custodia della cosa locata, sia per la parte di immobile di sua esclusiva proprietà sia per le parti comuni dell’edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quelli a suo carico, di manutenzione e di riparazione dell’immobile locato.
Cass. civ. n. 2043/1974
Le obbligazioni, poste a carico del locatore dai nn. 1 e 2 dell’art. 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di mantenerla in istato di servire all’uso convenuto, non comprendono quella di apportare alla cosa stessa le modificazioni o aggiunte necessarie per renderla idonea all’uso convenuto, né di assicurare al conduttore la possibilità di apportarvi egli stesso quelle modificazioni o aggiunte. L’originaria mancanza nell’immobile locato di un impianto o accessorio necessario perché esso possa venir adibito dal conduttore all’uso convenuto, non dà luogo alla garanzia per vizi della cosa locata se tale mancanza era conosciuta dal conduttore o facilmente riconoscibile.
Cass. civ. n. 766/1970
La locazione è contratto consensuale che si perfeziona con l’accordo delle parti, sì che la consegna della cosa non rientra nella fase formativa del rapporto, ma costituisce il primo ed ineliminabile obbligo del locatore, che condiziona la nascita degli obblighi e delle responsabilità ulteriori nonché il consolidarsi della posizione del conduttore quale titolare di un diritto personale di godimento.
[adrotate group=”7″]