10 Gen Art. 1617 — Obblighi del locatore
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze [ 817 ], in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata [ 1575 n. 1 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6485/1992
L’esonero del locatore dalla garanzia per molestie di fatto subite ad opera di terzi dal conduttore presuppone l’immissione di quest’ultimo nella detenzione qualificata del bene che avviene con la consegna ex art. 1617 c.c., giacché prima di tale momento il conduttore non è in grado di difendersi dalle molestie dei terzi mediante le azioni possessorie (artt. 1168 e 1170 c.c.) non essendo nel possesso e neppure nella mera detenzione della cosa.
Cass. civ. n. 1391/1983
Il potere di iniziativa dell’affittuario, diretto ad adattare alle proprie esigenze l’ordinamento colturale esistente nel momento del suo ingresso nel fondo, incontra un limite nella destinazione economica del fondo stesso, nelle norme della buona tecnica agraria, nella conformità dell’iniziativa all’interesse della produzione e nella mancanza di danno economico per il concedente. Costituisce, pertanto, grave inadempimento, che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto, la violazione dell’obbligo contrattuale di non mutare la destinazione economica del fondo, anche se tale sostituzione dia luogo pur sempre ad un’attività agraria.
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