14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1391 del 23 febbraio 1983
Testo massima n. 1
Il potere di iniziativa dell’affittuario, diretto ad adattare alle proprie esigenze l’ordinamento colturale esistente nel momento del suo ingresso nel fondo, incontra un limite nella destinazione economica del fondo stesso, nelle norme della buona tecnica agraria, nella conformità dell’iniziativa all’interesse della produzione e nella mancanza di danno economico per il concedente. Costituisce, pertanto, grave inadempimento, che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto, la violazione dell’obbligo contrattuale di non mutare la destinazione economica del fondo, anche se tale sostituzione dia luogo pur sempre ad un’attività agraria.
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