Cass. civ. n. 189 del 12 gennaio 1996
Testo massima n. 1
La locazione di un immobile comprende ogni componente dello stesso che, menzionata o non nel contratto, essendo effettivamente e materialmente connessa con le altre componenti in quanto parte necessaria al completamento dell'immobile per le necessità cui esso è destinato, concorra in reciproca posizione di parità anziché nella posizione di dipendenza che caratterizza le pertinenze— all'unitaria funzione del fabbricato e al raggiungimento dell'utilità che esso è in grado per sua natura e destinazione di produrre.
Testo massima n. 2
La mancata comunicazione al locatore dell’avvenuta cessione dell’azienda ai sensi dell’art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non produce effetti a carico del conduttore allorché il locatore abbia comunque accettato la cessione, la quale dal momento dell’accettazione diviene a lui opponibile anche in difetto della prescritta comunicazione.