14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10685 del 14 dicembre 1994
Posted at 16:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
La responsabilità del locatore per la violazione dell’obbligo di mantenere la cosa locata in «istato da servire all’uso convenuto» [ art. 1575 c.c. ] dà luogo ad una obbligazione risarcitoria che, al pari di ogni analoga obbligazione contrattuale o extracontrattuale, configura un debito di valore automaticamente rivalutabile sino alla data della liquidazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]