Cass. civ. n. 759 del 29 gennaio 1991
Testo massima n. 1
Il locatore il quale mantenga un proprio immobile, diverso da quello locato in modo da recare pregiudizio al godimento di quest'ultimo da parte del relativo conduttore, viola l'obbligo previsto dall'art. 1575 n. 2 c.c. di far godere al conduttore la cosa locata secondo la destinazione pattuita.