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Art. 2143 — Mezzadria a tempo indeterminato

Art. 2143 — Mezzadria a tempo indeterminato

La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario [ salvo diverse disposizioni delle norme corporative ], e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [ dalle norme corporative ], dalla convenzione o dagli usi [ 1630, 2165, 2964 ].

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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