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Art. 1996 — Titoli rappresentativi

Art. 1996 — Titoli rappresentativi

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo [ 1527, 1684, 1685, 1691, 1790, 1791, 1997; 460-467, 956-964 c. nav ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2898/2005

In presenza di una polizza di carico, il legittimo portatore della polizza per effetto della girata è legittimato a promuovere l’azione cartolare contro il vettore per la perdita o per i danni subiti dalla merce trasportata; e la sua legittimazione concorre con quella del caricatore — mittente ad esperire nei confronti del vettore le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto.

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Cass. civ. n. 7556/1997

In materia di trasporto marittimo la polizza di carico, oltre ad avere nei riguardi del terzo possessore natura di titolo di credito letterale (dal che segue che il vettore è individuato in base alle risultanze del titolo, tenuto conto in particolare della intestazione della polizza, e del contenuto di una eventuale charterparty in quella incorporato e valutate eventuali clausole di identità del vettore) svolge nei confronti del prenditore o caricatore funzione di prova del contratto di trasporto (prova da darsi per iscritto a norma dell’art. 420) consentendogli di agire contro il soggetto che in base alle indicazioni sopramenzionate risulti quale vettore, senza tuttavia impedirgli di provare la non veridicità di tali risultanze e di esercitare nei confronti dell’effettivo vettore, diverso dal soggetto figurante come tale in polizza, l’azione causale nascente dal contratto di trasporto con esso instaurato, salve le limitazioni cui tale prova soggiace in quanto contraria alle risultanze di un atto scritto. Tale azione, peraltro, si sottrae, all’ambito di operatività della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 (sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, resa esecutiva con D.L. 6 gennaio 1928, n. 1958, convertito in L. 19 luglio 1929, n. 1638) anche in relazione al termine di prescrizione ivi previsto, applicabile solo nei contratti di trasporto documentati da polizza di carico o documento equipollente e non invocabile nel caso di azione causale proposta contro le risultanze dei detti documenti, che resta assoggettata al più breve termine di sei mesi di cui all’art. 438 c.n.

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Cass. civ. n. 8447/1996

Al destinatario di cose oggetto di un contratto di trasporto marittimo, legittimato alla riconsegna in virtù del possesso della polizza di carico, non sono opponibili eccezioni e circostanze rela¬tive alla caricazione, non risultanti specificamente dal titolo (nella specie, la polizza di carico era stata emessa con la clausola clean board).

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Cass. civ. n. 11043/1994

In tema di trasporto marittimo, il legittimo possessore della polizza di carico, secondo la legge di circolazione dei titoli di credito, oltre ad avere diritto alla riconsegna della merce, é abilitato a pretendere il risarcimento dei danni per la mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa delle merci consegnategli, rispetto a quelle indicate nella polizza, a nulla rilevando che si sia dichiarato mandatario del ricevitore, in quanto tale riferimento non comporta alcuna rinunzia all’autonoma posizione soggettiva derivante dal legittimo possesso della polizza di carico.

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