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Art. 1997 — Efficacia dei vincoli sul credito

Art. 1997 — Efficacia dei vincoli sul credito

Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo [ 2014, 2024, 2786 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1588/2017

In base al principio generale di incorporazione, di cui è espressione l’art. 1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito (al pari del pegno, del sequestro e di ogni altro vincolo) non ha effetto nei confronti del giratario se non si attua mediante annotazione sul titolo, necessitando, altresì, della sua materiale apprensione, mentre nessuna rilevanza riveste la condizione soggettiva di buona o mala fede del portatore. Con specifico riferimento ai titoli nominativi, tale regime giuridico generale trova riscontro nella legislazione speciale in tema di vincoli reali sulle azioni, posto che l’art. 3, comma 3, del r.d. n. 239 del 1942 dispone che pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo, occorrendo, inoltre, la corrispondente annotazione sul registro dell’emittente (il cd. “libro soci”) ai sensi dell’art. 2024 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l’efficacia del pignoramento di titoli azionari, opponibile al possessore, per il solo fatto dell’annotazione nel libro soci in data anteriore alla serie continua di girate).

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Cass. civ. n. 5290/2006

Il pegno di un libretto di deposito bancario, costituito a favore della banca depositaria, o di certificati di deposito al portatore, emessi dallo stesso creditore pignoratizio, si configura come pegno irregolare soltanto quando sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto, mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare.

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Cass. civ. n. 10526/1998

Il pegno di titoli di credito, quale vero e proprio diritto reale limitato sui titoli, si attua mediante spossessamento del debitore pignoratizio e deve, ai fini dell’efficacia erga omnes del vincolo sul diritto cartolare, essere attuato sul titolo (art. 1997 c.c.). Trattandosi di titoli all’ordine, la legittimazione del creditore pignoratizio all’esercizio del diritto cartolare trae fondamento da una serie continua di girate; onde è alla cosiddetta legge di circolazione del titolo che occorre far riferimento per valutare se il diritto di garanzia sia validamente sorto (da qui la sufficienza ex art. 2003 c.c. della consegna, per i titoli al portatore; la necessità che il possesso sia qualificato dalla girata, per i titoli all’ordine; l’indispensabile adempimento della duplice intestazione di cui all’art. 2021 c.c., per i titoli nominativi). Cib significa che, ove siano stati costituiti in pegno dei titoli cambiari, la validità della girata dev’essere ragguagliata alla normativa degli artt. 15 e seguenti della legge sulla cambiale, ma non già anche che una valida costituzione del pegno richieda la specifica girata con clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno», od altra che al pegno faccia riferimento. Matti il trasferimento del possesso del titolò al creditore pignoratizio, risultando dal documento, assolve pienamente alla funzione di pàlesare ai terzi l’indisponibilità del titolo, e, per converso, di impedire una circolazione abusiva di esso, senza che rilevi, rispetto ad essi, il carattere c.d. pieno della girata, e restando, nei rapporti interni, il diritto reale limitato del giratario-creditore pignoratizio, affidato ad un pactum fiduciae del tutto legittimo (cosiddetta girata fiduciariamente traslativa in bianco), mentre la posizione di quei particolari terzi che sono gli altri creditori del girante resterà tutelata dalla disciplina sulla «certezza» della data (art. 2787, comma terzo, c.c.) ai fini dell’opponibilità del vincolo.

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Cass. civ. n. 9528/1997

Il pegno di un libretto di deposito bancario, escluso che possa avere per oggetto il libretto in sé e non la somma che da esso risulta, si configura come pegno regolare di credito quando sia costituito a favore di un soggetto diverso dalla banca depositaria, mentre quando sia costituito in favore di quest’ultima si risolve in un pegno irregolare del denaro depositato, denaro che passa automatic-mente in proprietà della banca che, perciò è obbligata a restituire il tantundem .

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Cass. civ. n. 8060/1996

Nel caso di sequestro conservativo eseguito su titoli di credito, l’osservanza delle forme previste dall’art. 1997 c.c. per l’imposizione del vincolo non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinché possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo. Ne consegue che l’inosservanza delle forme richieste dal menzionato art. 1997 c.c. non può mai provocare l’invalidità del pignoramento e degli atti successivi, una volta verificatasi la conversione ai sensi dell’art. 686 c.p.c.

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Cass. civ. n. 5592/1996

Qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito od un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito a risparmio (rispettivamente al portatore o nominativo), e non conferisca alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dall’ipotesi del pegno irregolare, come delineata dall’art. 1851 c.c. (in riferimento all’art. 1846 c.c.), e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2784 ss. c.c.), in base alla quale la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l’obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo od il documento stesso. In tale caso, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con.una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca.

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Cass. civ. n. 336/1995

Il libretto di risparmio «nominativo pagabile al portatore», al pari di quello «al portatore», è un titolo di credito, in virtù della sua idoneità alla circolazione, per cui il mero possesso del titolo conferisce al portatore la legittimazione a riscuotere ed individua nello stesso il soggetto nei confronti del quale la banca pub pagare, con effetto liberatorio, la somma disponibile sul libretto. Ne deriva che, qualora il credito del de-positante verso la banca sia oggetto di sequestro conservativo, nelle forme del pignoramento presso terzi, il vincolo — che, per essere efficace, va attuato sul titolo di credito, a norma dell’art. 1997 c.c., — riguarda detto credito nella consistenza all’atto della notificazione del provvedimento di sequestro, non già nella misura sussistente all’instaurazione del contratto di deposito.

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