14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9528 del 29 settembre 1997
Posted at 16:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il pegno di un libretto di deposito bancario, escluso che possa avere per oggetto il libretto in sé e non la somma che da esso risulta, si configura come pegno regolare di credito quando sia costituito a favore di un soggetto diverso dalla banca depositaria, mentre quando sia costituito in favore di quest’ultima si risolve in un pegno irregolare del denaro depositato, denaro che passa automatic-mente in proprietà della banca che, perciò è obbligata a restituire il tantundem .
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]