Cass. civ. n. 11043 del 22 dicembre 1994
Testo massima n. 1
In tema di trasporto marittimo, il legittimo possessore della polizza di carico, secondo la legge di circolazione dei titoli di credito, oltre ad avere diritto alla riconsegna della merce, é abilitato a pretendere il risarcimento dei danni per la mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa delle merci consegnategli, rispetto a quelle indicate nella polizza, a nulla rilevando che si sia dichiarato mandatario del ricevitore, in quanto tale riferimento non comporta alcuna rinunzia all'autonoma posizione soggettiva derivante dal legittimo possesso della polizza di carico.