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Art. 1684 — Lettera di vettura e ricevuta di carico

Art. 1684 — Lettera di vettura e ricevuta di carico

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all’ordine» [ 1691, 1996 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7217/1991

In tema di trasporto di cose, ed al fine di stabilire se il mittente abbia o meno agito in rappresentanza di altri, le risultanze della lettera di vettura non sono vincolanti, e possono essere chiarite (od anche superate) attraverso ulteriori documenti e prove, incluse quelle testimoniali, considerato che detta lettera non è essenziale alla formazione del contratto, né è necessaria per la dimostrazione del contratto medesimo.

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Cass. civ. n. 9993/1990

Il contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione che è una sottospecie del mandato, avente quale causa specifica l’organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto, è caratterizzato dal compimento dell’
opus perfectum del trasferimento «di persone o cose da un luogo ad un altro» a carico di un soggetto determinato. Elemento caratteristico ne è la «lettera di vettura» — cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l’indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per perseguire il trasporto la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto, il quale non può essere escluso solo per il fatto che il vettore originario si sia servito di un subvettore.

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Cass. civ. n. 998/1971

La ricevuta di carico quando non è all’ordine, è un semplice documento probatorio della consegna della merce al vettore; anche il delivery order è un documento probatorio, ma esso è predisposto unicamente al fine di agevolare l’enunciazione della prestazione, apprestando un mezzo di prova di particolare efficacia per l’individuazione della persona del creditore. Attesa la diversa funzione dei due documenti non si può estendere la disciplina della ricevuta di carico sancita dal c.c. al delivery order.

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