14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2898 del 14 febbraio 2005
Testo massima n. 1
Il trasporto multimodale di cose per via marittima e terrestre, anche quando sia caratterizzato dalla assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell’ambito della normativa speciale prevista dalla convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, riguardante il solo contratto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del c.c.
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Testo massima n. 2
In presenza di una polizza di carico, il legittimo portatore della polizza per effetto della girata è legittimato a promuovere l’azione cartolare contro il vettore per la perdita o per i danni subiti dalla merce trasportata; e la sua legittimazione concorre con quella del caricatore — mittente ad esperire nei confronti del vettore le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto.
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