Art. 1790 – Codice civile – Fede di deposito
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo XII - Del deposito > Sezione III - Del deposito nei magazzini generali
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [1996].
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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