10 Gen Art. 1790 — Fede di deposito
Posted at 20:25h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XII – Del deposito > Sezione III – Del deposito nei magazzini generali
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [ 1996 ].
La fede di deposito deve indicare:
- 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
- 2) il luogo del deposito;
- 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
- 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]