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Art. 1790 — Fede di deposito

Art. 1790 — Fede di deposito

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [ 1996 ].

La fede di deposito deve indicare:

  1. 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
  2. 2) il luogo del deposito;
  3. 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
  4. 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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