10 Gen Art. 1793 — Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [ 1777 ]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo [ 1996, 2000 ].
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno [ 1791 ] sulle cose depositate [ 2784 ].
Il possessore della sola fede di deposito [ 1780 ] non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dell’articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’articolo 1788.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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