10 Gen Art. 1788 — Diritti del depositante
Posted at 20:53h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XII – Del deposito > Sezione III – Del deposito nei magazzini generali
Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso [ 1793 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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