10 Gen Art. 2000 — Riunione e frazionamento dei titoli
Posted at 20:29h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo V – Dei titoli di credito > Capo I – Disposizioni generali
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]