Art. 1999 – Codice civile – Conversione dei titoli

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi [1003], su richiesta e a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'articolo 2022 [373].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18528/2007

L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore e, quindi, può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo. In questa seconda ipotesi, la persona formalmente indicata come prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione e ha ricevuto l'assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali di cui all'art. 25 del r.d. n. 1736 del 1933. (Nella specie, la S.C. sulla scorta dell'enunciato principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto che, in virtù del fatto che l'assegno rilasciato con il nome del prenditore in bianco era stato riempito con quello di un terzo divenutone possessore, a quest'ultimo non avrebbero potuto essere opposte le circostanze relative al successivo pagamento del titolo). (Cassa con rinvio, App. Venezia, 24 Febbraio 2003).