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Art. 1792 — Intestazione e circolazione dei titoli

Art. 1792 — Intestazione e circolazione dei titoli

La fede di deposito [ 1790 ] e la nota di pegno [ 1791 ] possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1859/1974

Ai fini dell’opponibilità delle eccezioni da parte del depositario, la posizione del terzo, originario intestatario della fede di deposito e della nota di pegno per designazione del depositante, non è equiparabile a quella del semplice giratario dei titoli medesimi, perché il «terzo designato», ancorché non direttamente partecipe del negozio tra depositante e depositario, si inserisce sin dall’inizio nel meccanismo negoziale dei titoli dei quali è primo prenditore.

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Cass. civ. n. 1120/1969

L’esistenza di norme particolari sulla circolazione dei titoli rappresentativi della merce depositata presso magazzini generali non esclude l’applicazione alla merce stessa delle norme comuni concernenti le cose mobili e, quindi, anche di quelle sul pegno. Pertanto, deve ammettersi che la costituzione in pegno delle cose depositate presso i magazzini generali possa avvenire anche con la girata e la consegna al creditore della relativa fede di deposito unita alla nota di pegno, girata e consegna che comportano l’attribuzione del possesso delle merci al giratario. Né, in caso di prima ed unica girata, assume particolare rilievo, nei confronti dei creditori del girante, la circostanza che la girata della fede di deposito unita alla nota di pegno sia fatta o non con la specificazione «per garanzia», dato che fra girante e giratario (e loro aventi causa) è sempre ammissibile la prova della vera causa del trasferimento.

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