14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1859 del 21 giugno 1974
Posted at 16:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini dell’opponibilità delle eccezioni da parte del depositario, la posizione del terzo, originario intestatario della fede di deposito e della nota di pegno per designazione del depositante, non è equiparabile a quella del semplice giratario dei titoli medesimi, perché il «terzo designato», ancorché non direttamente partecipe del negozio tra depositante e depositario, si inserisce sin dall’inizio nel meccanismo negoziale dei titoli dei quali è primo prenditore.
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