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Art. 1681 — Responsabilità del vettore

Art. 1681 — Responsabilità del vettore

Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [ 2050, 2951 ].

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito [ 414, 415 c. nav. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9593/2011

La presunzione di colpa stabilita dall’art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in fattispecie in cui l’utente del servizio pubblico di autotrasporto aveva bussato alle porte del mezzo per farle aprire e sosteneva, quindi, di esser stato urtato dalla fiancata dello stesso autobus).

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Cass. civ. n. 9409/2011

La circostanza che un viaggiatore abbia riportato danni alla persona scendendo da un treno in movimento è di per sé idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del gestore del servizio ferroviario per i danni ai passeggeri prevista dall’art. 13 del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, atteso che tale tipo di condotta viola direttamente la norma di cui all’art. 25 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753, la quale vieta di “aprire le poste esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi”.

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Cass. civ. n. 21389/2009

In tema di trasporto “amichevole o di cortesia”, diversamente dal trasporto “gratuito”, il titolo di responsabilità di colui che lo effettua è di natura extracontrattuale, come tale interamente regolato dall’art. 2043 c.c. Ne consegue che, nell’azione risarcitoria, devono essere accertati in concreto sia il dolo che la colpa, quali elementi costitutivi dell’illecito, ricorrendo la seconda ogni qualvolta il vettore abbia tenuto un comportamento non improntato ai canoni oggettivi della perizia e della diligenza.

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Cass. civ. n. 12694/2008

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell’articolo 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata l’azione nei confronti del conducente e della proprietaria dell’autoveicolo su cui si trovavano gli attori, per i danni riportati nello scontro con altra autovettura, essendo rimasto accertato che il sinistro era stato provocato esclusivamente dalla imprudente condotta di guida del conducente di quest’ultima).

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Cass. civ. n. 3285/2006

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l’articolo 1681 c.c. e l’articolo 409 c.n. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni, esperita dal viaggiatore nei confronti della compagnia aerea, a causa della totale perdita dell’udito ad un orecchio determinata da barotrauma durante la fase di atterraggio, in quanto il trasporto aereo si era svolto in modo del tutto regolare e senza anomalie, ed era rimasto accertato che il passeggero era stato precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico all’apparato uditivo che lo predisponeva a risentire in maniera particolare degli effetti della variazione della pressione barometrica; egli si era pertanto volontariamente esposto all’evento malgrado i precedenti anamnestici a carico dell’apparato uditivo, che avrebbe dovuto prudentemente avvertire come locus minoris resistentiae).

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Cass. civ. n. 2496/2004

In tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di filobus o (come nel caso di specie) su di un tram, la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante l’interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri che; nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all’art. 1681 c.c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta.

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Cass. civ. n. 16938/2003

In caso di smarrimento del bagaglio trasportato non a mano dal viaggiatore a bordo di autobus destinato a pubblico servizio, il vettore è responsabile ove non provi che la perdita del bagaglio è derivata da causa a lui non imputabile ed il danno si può determinare in una somma di euro corrispondenti a lire dodicimila per chilogrammo di peso del bagaglio o nella maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore del passeggero. Se il preciso ammontare di questi valori non può essere provato, il danno può essere liquidato equitativamente dal giudice. 

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Cass. civ. n. 11198/2003

In tema di responsabilità del vettore per danni alle persone trasportate ai sensi dell’art. 1681 c.c., sebbene si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono il viaggiatore verificatisi durante le operazioni preparatorie ed accessorie del trasporto o durante le fermate, è pur sempre richiesto un nesso causale tra evento dannoso e viaggio e, quindi, tra evento dannoso e veicolo di locomozione, che del viaggio costituisce il mezzo. Ne consegue che, per operazioni accessorie o preparatorie al trasporto, possono intendersi – a titolo esemplificativo — la salita o la discesa dal mezzo, il carico degli bagagli, l’obliterazione del titolo di viaggio che avvenga sul veicolo, l’apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini, lo spostamento all’interno del mezzo; la sistemazione ai posti, ma non la discesa sulla scala d’accesso alla stazione metropolitana.

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Cass. civ. n. 11194/2003

Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto) ha l’onere di provare il nesso esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi «durante il viaggio» anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

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Cass. civ. n. 16574/2002

La responsabilità del vettore prevista dall’art. 1681 c.c. non è applicabile al trasporto di militari, il quale è effettuato dalla Pubblica amministrazione senza alcun fine utilitario e nell’esercizio di una attività che è imposta da imprescindibili necessità di interesse collettivo che si riconnettono alle finalità essenziali dello Stato, a differenza dell’attività del privato, il quale liberamente e per un proprio esclusivo interesse pone in essere contratti di trasporto.

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Cass. civ. n. 13635/2001

La presunzione di colpa stabilita dall’art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro.

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Cass. civ. n. 12015/2001

La responsabilità del vettore aereo cessa dal momento in cui, in ragione dell’organizzazione amministrativa del traffico nell’aeroporto, operazioni accessorie a quella oggetto del contratto di trasporto risultano organizzate in modo da essere sottratte alla sua sfera di ingerenza, poiché il reddito servizio è reso da un soggetto diverso dal vettore, che non è da lui scelto ed è sottratto alla sua ingerenza. Più in particolare, tale soggetto non pub considerarsi come un preposto del vettore; pertanto, il trasporto dall’aerostazione all’aereo con mezzi e personale del gestore dei servizi aeroportuali non può essere considerata un’operazione di imbarco, inerente al trasporto aereo cui attende il vettore, e questi non risponde, quindi, dei danni verificatisi in tale fase.

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Cass. civ. n. 7423/1999

L’art. 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore nell’esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l’evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto.

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Cass. civ. n. 11161/1997

Il vettore, per superare la presunzione posta a suo carico dall’art. 1681 c.c., deve non solo provare che l’evento dannoso è dovuto al fatto del terzo, ma deve altresì provare di aver adottato tutte le precauzioni, per prevenire tale fatto del terzo. Pertanto il vettore, il quale effettui trasporti promiscui di persone e di valori, è responsabile ex art. 1681 c.c. per l’uccisione di un passeggero, avvenuta nel corso di una rapina compiuta durante il viaggio, qualora non provi di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il fatto delittuoso del terzo.

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Cass. civ. n. 5177/1997

Nel contratto di trasporto di persone, in relazione al principio fissato dall’art. 1681, primo comma, c.c., secondo il quale il vettore risponde dei danni che colpiscono la persona del viaggiatore, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, la configurazione della responsabilità del vettore richiede apposita indagine sull’adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto e dell’indicazione delle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di responsabilità; nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, tali indagini debbono essere estese alla condotta tenuta da quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 2020/1994

La carenza di una prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall’art. 1681 c.c. per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto non preclude l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, che è tenuto, durante il trasporto, all’osservanza delle comuni norme di prudenza e di diligenza, atteso che la prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all’approntamento di mezzi idonei a salvaguardare l’incolumità del passeggero con normale diligenza, non può escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte di quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 1700/1990

Al trasporto «amichevole o di cortesia», che, a differenza del trasporto «gratuito» il quale corrisponde ad un interesse essenzialmente economico del vettore, è privo dell’elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento, non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui, all’art. 1681 c.c. — che dall’ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito — poiché manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità di colui che effettua il trasporto è di natura extracontrattuale ed è regolata quindi dall’art., 2043 c.c., anche con riferimento all’onere della prova in ordine alla responsabilità del vettore. (Nell’affermare il suddetto principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano affermato ricorrere l’ipotesi del trasporto «amichevole o di cortesia» in una fattispecie in cui il conducente di un’auto aveva chiesto a due persone di accompagnarlo al fine di non percorrere, da solo e di notte, una strada poco sicura).

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Cass. civ. n. 3223/1989

Nel trasporto gratuito — che, a differenza del trasporto di cortesia, si traduce in un rapporto contrattuale — è presente in chi lo esegue un interesse, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, all’adempimento della prestazione di vettore: tale interesse può concretarsi anche nel godimento dell’altrui compagnia sempre che sia presente ed accertato l’elemento che in concreto abbia reso il godimento della compagnia condizionante l’assunzione dell’obbligo di trasportare.

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Cass. civ. n. 1855/1989

In tema di trasporto aereo, il vettore, che, per l’esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un veivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell’equipaggio dell’aereomobile, ancorché questo non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall’art. 1228 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per l’illecito di terzi di cui si avvalga per l’adempimento dell’obbligazione.

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Cass. civ. n. 2994/1987

Allorquando l’imprenditore assuma l’obbligo di condurre i propri dipendenti, a bordo di un autoveicolo, sul luogo di lavoro, ricorre l’ipotesi del contratto di trasporto gratuito, comportante l’applicabilità della presunzione ex art. 1681 c.c., in virtù della quale il vettore risponde, salva prova liberatoria, dei sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore. Ove, invece, l’iniziativa del trasporto non sia assunta dal proprietario del veicolo, bensì da un suo dipendente cui il veicolo stesso sia affidato per ragioni di lavoro, il primo, rimasto estraneo al rapporto, non assume la veste di vettore e, pertanto, detta presunzione di responsabilità a suo carico resta esclusa, salva l’applicabilità; ove ne ricorrano le condizioni, dell’art. 2049 c.c. riguardante la responsabilità dei padroni e dei committenti.

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Cass. civ. n. 4924/1986

In tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la L. n. 990 del 1969, laddove prevede l’assicurazione obbligatoria del trasportato a «qualsiasi titolo», non ha abolito la distinzione tra trasporto gratuito e quello di cortesia, ravvisabile quest’ultimo qualora manchi un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale è mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia. Conseguentemente, nel trasporto di cortesia, non è venuta meno l’esclusione della presunzione di colpa del vettore di cui all’art. 1681 c.c.

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Cass. civ. n. 1287/1978

Poiché il trasporto gratuito di persone si distingue dal trasporto amichevole o di cortesia per la presenza del primo di un interesse del vettore stesso, sia pure mediato ed indiretto, ma apprezzabile giuridicamente, ad eseguire il trasporto, deve essere qualificato trasporto gratuito quello di una persona effettuato dal vettore per ottenerne la prestazione di opera in proprio favore (nella specie di un legale per la tutela dei propri interessi presso le pubbliche autorità). Qualora colui che assume l’obbligo di trasferire persone o cose da un luogo all’altro non sia proprietario del veicolo adoperato, la responsabilità di cui all’art. 1681 c.c., incombe soltanto su di lui quale vettore e non anche sul proprietario del veicolo, rimasto estraneo al rapporto.

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Cass. civ. n. 3069/1977

Il trasporto gratuito si distingue dal trasporto di cortesia, poiché, mentre nel primo il vettore ha sempre un interesse, sia pure mediato ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione, che ha natura contrattuale, ed è soggetto alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 1681 c.c., il secondo è, invece, caratterizzato dall’insussistenza sia del cennato interesse sia della presunzione di responsabilità. Ne consegue che, nel trasporto di cortesia, nel caso di danni subiti dal trasportato a causa di un incidente stradale, non è il vettore a dover provare di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, ma è, al contrario, il danneggiato che deve dimostrare la responsabilità extracontrattuale del vettore.

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Cass. civ. n. 1180/1977

Colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti durante un trasporto cui il vettore non era tenuto per contratto, non esaurisce l’onere probatorio a suo carico dando la prova del fatto del trasporto, ma deve dimostrare che il contratto di trasporto è stato concluso a titolo gratuito e non per mera cortesia.

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Cass. civ. n. 732/1970

La distinzione tra trasporto gratuito e quello amichevole o di cortesia, si fonda sulla presenza o meno di un interesse economicamente valutabile e giuridicamente rilevante. Un tale interesse non si identifica con quello allo svolgimento di una attività filantropica.

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