14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1700 del 5 marzo 1990
Testo massima n. 1
Al trasporto «amichevole o di cortesia», che, a differenza del trasporto «gratuito» il quale corrisponde ad un interesse essenzialmente economico del vettore, è privo dell’elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento, non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui, all’art. 1681 c.c. — che dall’ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito — poiché manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità di colui che effettua il trasporto è di natura extracontrattuale ed è regolata quindi dall’art., 2043 c.c., anche con riferimento all’onere della prova in ordine alla responsabilità del vettore. [ Nell’affermare il suddetto principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano affermato ricorrere l’ipotesi del trasporto «amichevole o di cortesia» in una fattispecie in cui il conducente di un’auto aveva chiesto a due persone di accompagnarlo al fine di non percorrere, da solo e di notte, una strada poco sicura ].
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