14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3069 del 9 luglio 1977
Testo massima n. 1
Il trasporto gratuito si distingue dal trasporto di cortesia, poiché, mentre nel primo il vettore ha sempre un interesse, sia pure mediato ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione, che ha natura contrattuale, ed è soggetto alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 1681 c.c., il secondo è, invece, caratterizzato dall’insussistenza sia del cennato interesse sia della presunzione di responsabilità. Ne consegue che, nel trasporto di cortesia, nel caso di danni subiti dal trasportato a causa di un incidente stradale, non è il vettore a dover provare di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, ma è, al contrario, il danneggiato che deve dimostrare la responsabilità extracontrattuale del vettore.
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