14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1855 del 20 aprile 1989
Testo massima n. 1
In tema di trasporto aereo, il vettore, che, per l’esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un veivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell’equipaggio dell’aereomobile, ancorché questo non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall’art. 1228 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per l’illecito di terzi di cui si avvalga per l’adempimento dell’obbligazione.
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Testo massima n. 2
La consumazione del diritto di impugnazione, per effetto della proposizione del ricorso principale per cassazione, osta a che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altra controparte, possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura con un successivo ricorso incidentale, che resta peraltro valido come controricorso, nei limiti in cui sia rivolto a contrastare la impugnazione avversaria.
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