14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11161 del 12 novembre 1997
Testo massima n. 1
Il vettore, per superare la presunzione posta a suo carico dall’art. 1681 c.c., deve non solo provare che l’evento dannoso è dovuto al fatto del terzo, ma deve altresì provare di aver adottato tutte le precauzioni, per prevenire tale fatto del terzo. Pertanto il vettore, il quale effettui trasporti promiscui di persone e di valori, è responsabile ex art. 1681 c.c. per l’uccisione di un passeggero, avvenuta nel corso di una rapina compiuta durante il viaggio, qualora non provi di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il fatto delittuoso del terzo.
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