14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2994 del 27 marzo 1987
Testo massima n. 1
Allorquando l’imprenditore assuma l’obbligo di condurre i propri dipendenti, a bordo di un autoveicolo, sul luogo di lavoro, ricorre l’ipotesi del contratto di trasporto gratuito, comportante l’applicabilità della presunzione ex art. 1681 c.c., in virtù della quale il vettore risponde, salva prova liberatoria, dei sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore. Ove, invece, l’iniziativa del trasporto non sia assunta dal proprietario del veicolo, bensì da un suo dipendente cui il veicolo stesso sia affidato per ragioni di lavoro, il primo, rimasto estraneo al rapporto, non assume la veste di vettore e, pertanto, detta presunzione di responsabilità a suo carico resta esclusa, salva l’applicabilità; ove ne ricorrano le condizioni, dell’art. 2049 c.c. riguardante la responsabilità dei padroni e dei committenti.
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