Art. 44 – Costituzione

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [840 c.c.], fissa limiti alla sua estensione [846 c.c.] secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [857 c.c.], la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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