Art. 43 – Costituzione
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione [834, 835, 838 c.c.] e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
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