Art. 835 – Codice civile – Requisizioni

Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25437/2007

Disposta dal sindaco di un Comune interessato dal sisma del 1980, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 776 del 1980 conv. con legge n. 874 del 1980, la requisizione di un alloggio in qualità di commissario straordinario del Governo, nell'ipotesi in cui l'occupazione si protragga oltre il periodo di efficacia della requisizione stessa, in difetto di alcun valido mutamento del "titolo" in forza del quale l'immobile era stato originariamente requisito, l'obbligo del pagamento della relativa indennità fino alla data della restituzione resta a carico dell'Amministrazione statale, salvo l'esperimento dell'azione di rivalsa nei confronti del Comune eventualmente responsabile di non avere tempestivamente provveduto alla derequisizione del bene ovvero delle conseguenze patrimoniali legate alla mancata restituzione di quest'ultimo al proprietario. (Rigetta, App. Napoli, 7 Agosto 2002).

Cass. civ. n. 6293/2007

Il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, agendo il Sindaco quale ufficiale di governo, sicché dei danni derivanti dall'esercizio di tale potere risponde lo Stato, in particolare ove, per grave necessità pubblica, sia stata disposta la requisizione di alloggi a favore di nuclei familiari di senzatetto. (Cassa e decide nel merito, App. Bari, 14 Febbraio 2002).I

Cass. civ. n. 8557/2004

Il proprietario di un'area, che sia stata requisita ai sensi dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874), recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, ha diritto, una volta divenuto inefficace per scadenza del termine il provvedimento di requisizione e protraendosi l'occupazione dell'immobile anche dopo tale scadenza, ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del Comune, che è legittimato passivo quale materiale detentore ed utilizzatore "sine titulo" dell'area ed autore dell'illecito risarcibile, e sul quale grava il dovere di custodia e la conseguente responsabilità, senza che assuma rilievo, nell'indicata ipotesi, l'individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennizzo dovuto al proprietario medesimo per il periodo di efficacia della requisizione.