Art. 45 – Costituzione
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione [2511 c.c.] a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato [2083, 2202 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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