16 Mar Art. 733 — Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a duemilasessantacinque euro.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 42893/2008
In tema di tutela penale delle cose di antichità e d’arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di danneggiamento (art. 733 c.p. ) compete anche a chi riveste la carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati costituiscano «monumento » e rivestano un rilevante interesse culturale, tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. (Fattispecie nella quale il danneggiamento era stato causato da un’ordinanza sindacale con cui si disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA. ).
Cass. pen. n. 16893/2007
Integra la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 733 c.p., e non il delitto di danneggiamento aggravato, la condotta di danneggiamento di beni di valore archeologico che siano in proprietà del soggetto agente.
Cass. pen. n. 39727/2002
Soggetto attivo del reato di cui all’art. 733 c.p. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) non è il solo titolare di diritti reali sui beni protetti, ma anche il sequestro detentore o il possessore degli stessi, mentre i terzi estranei alla proprietà possono solo concorrere con il primo nella commissione della contravvenzione.
Cass. pen. n. 4001/2001
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 733 c.p. (danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) occorre verificare se dal fatto sia derivato un danno patrimoniale archeologico nazionale, atteso che tale nocumento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, nonché accertare che l’agente proprietario della cosa danneggiata sia consapevole del rilevante pregio del bene, anche se in assenza della imposizione del vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, che non costituisce un elemento presupposto dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 3624/1999
La contravvenzione di cui all’art. 733 c.p. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) costituisce un presidio esterno al sistema di tutela apprestato dalla legge 1 gennaio 1939, n. 1089, che tra le sue figure di reato contempla anche il danneggiamento delle cose d’antichità e d’arte. Pertanto la tutela codicistica è residuale rispetto alla più incisiva protezione fornita dalla legge del 1939 che presuppone che la cosa di antichità e d’arte sia stata individuata dalla competente autorità e, quindi, sottoposta a speciale tutela, mentre il reato codicistico (art. 733 c.p.) non ha tra i suoi dati costitutivi la preselezione da parte dell’autorità del bene culturale e costituisce una eccezione al danneggiamento comune, che non è configurabile quando abbia per oggetto cosa propria dell’agente. Per la integrazione del reato di cui all’art. 733 c.p. basta la conoscenza del rilevante pregio della cosa, e non della culturalità del bene, ed il verificarsi del nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico derivante dal fatto.
La struttura della contravvenzione di cui all’art. 733 c.p. e del danneggiamento delle cose d’antichità e d’arte previsto dalla legge 1089 del 1939, e la rispettiva funzione di tutela suppletiva o diretta, rendono evidente che le due fattispecie non possono concorrere nella tutela dello stesso fatto. In particolare con l’art. 733 c.p. all’agente viene richiesto solo di conoscere il rilevante pregio della cosa, mentre il nocumento non deve riguardare la cosa stessa, ancorché di interesse culturale eccezionale, ma lo stesso patrimonio nazionale unitariamente considerato.
Nel danneggiamento previsto dagli artt. 11 e ss. della legge 1 giugno 1939, n. 1089 il bene culturale ha una tutela diretta, perché già individuato dall’autorità, mentre nel danneggiamento di cui all’art. 733 c.p. questo accertamento manca, e la culturalità rileva obiettivamente solo ai fini della punibilità, purché il pregiudizio sia gigante. Ne consegue che mentre nel primo caso la culturalità del bene è già stata stabilita nei modi previsti e dalla competente autorità amministrativa, nel secondo il pregiudizio e la sua entità devono essere determinati dal giudice.
Cass. pen. n. 7129/1998
La contravvenzione di cui agli artt. 11 o 12 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 configura un reato di condotta, giacché l’attività di demolire, rimuovere, modificare o restaurare cose di interesse storico-artistico, senza l’autorizzazione del ministero competente, perfeziona il reato anche ove non produca concretamente una lesione del patrimonio storico-artistico della nazione. Al contrario la contravvenzione di cui all’art. 733 c.p. configura un reato di evento, e più esattamente un reato di danno, giacché si perfeziona solo quando la condotta dell’agente provochi la distruzione, il deterioramento o, il danneggiamento di monumenti o di altre cose di pregio rilevante, se dal fatto derivi un nocumento al patrimonio artistico nazionale. Il che vuol dire che quando una condotta concreta violi entrambe le disposizioni si configura un concorso formale.
Soggetto attivo del reato di cui all’art. 733 c.p., come si desume dal tenore letterale della norma, è solo il proprietario della cosa, non il possessore in quanto tale e tanto meno il semplice detentore. Terzi estranei alla proprietà possono solo concorrere col proprietario alla commissione della contravvenzione. Questa interpretazione letterale risponde anche alla ratio implicita della norma che, nell’interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio artistico, storico e archeologico della nazione, ha voluto costituire un vincolo giuridico a carico dei proprietari privati di cose aventi pregio artistico, storico o archeologico, impedendo loro di danneggiarle o deteriorarle.
Cass. pen. n. 4052/1997
Il reato contravvenzionale previsto dagli artt. 11 comma primo e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è reato di condotta, che consiste nel demolire, rimuovere, modificare o restaurare le cose di interesse artistico senza l’autorizzazione del ministero competente, e di pericolo, poiché non è richiesta la lesione in concreto del patrimonio artistico, che è il bene tutelato dalla norma, mentre il reato previsto dall’art. 733 c.p. è reato di evento di danno e punisce il deterioramento o danneggiamento di monumenti o di altre cose di pregio rilevante quando da ciò derivi un nocumento al patrimonio artistico nazionale. Tra le due ipotesi perciò può esservi concorso formale dal momento che esse regolano due fattispecie diverse che solo parzialmente coincidono.
Cass. pen. n. 6199/1993
Il soggetto attivo del reato ex art. 733 c.p. può essere rappresentato sia dal proprietario sia dal possessore o dal detentore, dato che un’interpretazione eccessivamente restrittiva del termine «proprio» paradossalmente escluderebbe dalla tutela penale una serie di beni pubblici che in quanto res communes omnium non possono definirsi stricto sensu propri di determinate persone fisiche preposte alla loro effettiva salvaguardia.
L’art. 733 c.p. prevede nella parte precettiva l’obbligo in capo a chi ha la disponibilità dei beni sia di prevenire ed evitare ogni forma di danneggiamento degli stessi, sia di fare tutto ciò che è opportuno per la buona conservazione del bene. La violazione di tale obbligo integra — sotto il profilo oggettivo — un reato di danno a forma libera e permanente. L’evento lesivo dell’oggetto materiale, infatti, può verificarsi sia attraverso un solo atto, istantaneamente, sia attraverso un comportamento continuo e prolungato, attivo o inerte, come per esempio il persistente stato di abbandono, tale da lasciare il bene materiale privo di ogni tutela da aggressioni umane (cosiddetto vandalismo), dai fattori naturali (insetti o agenti atmosferici) o da elementi chimico-fisici (i fattori inquinanti).
La contravvenzione prevista dall’art. 733 c.p. incrimina chiunque distrugga, deteriori o comunque danneggi un monumento o altra cosa propria di rilevante pregio, purché ciò cagioni un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico della nazione. L’oggetto giuridico protetto da tale norma è rappresentato dal bene-interesse della collettività a godere e fruire di tutto ciò che materialmente attesta la civiltà nazionale nelle varie espressioni culturali di tutte le epoche.
Nel caso di danneggiamento di beni culturali, cui all’art. 733 c.p., può essere giuridicamente configurabile anche il reato di cui agli artt. 650 c.p. e 70, L. 1 giugno 1939, n. 1089 nel caso di violazione dell’ordinanza della Soprintendenza ai monumenti, con la quale si imponga di provvedere alle opere di conservazione e restauro delle cose di interesse storico e artistico.
Cass. pen. n. 7701/1991
In tema di danneggiamento di cosa propria, che abbia pregio artistico o storico, deve esser considerata «propria» ogni cosa di cui un soggetto abbia la concreta disponibilità; e perciò anche il bene di proprietà di una società di cui l’agente sia amministratore.
Cass. pen. n. 9196/1989
Il danneggiamento di beni privati di particolare interesse artistico, storico o archeologico non notificati è punibile rispettivamente a norma degli artt. 635 o 733 c.p. ove avvenga ad opera di terzo estraneo ovvero ad opera del proprietario, possessore o detentore di essi, sempre che, in quest’ultimo caso, l’agente sia consapevole del loro rilevante pregio. Qualora, però, sia intervenuta la notifica prevista dall’art. 2 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, la punibilità è garantita nei confronti di chiunque a norma dell’art. 59 stessa legge (come sostituito dall’art. 16 della L. 1 marzo 1975, n. 44), in relazione al precedente art. 12, restando esclusa in tal caso l’applicabilità dell’art. 733 c.p.
Cass. pen. n. 6478/1989
Non è configurabile il concorso formale fra il reato previsto dall’art. 733 c.p. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale) e le violazioni degli artt. 48, 68 c.p. e 59, L. 1 giugno 1939, n. 1089, dovendosi ritenere assorbito nelle predette violazioni.
Cass. pen. n. 7083/1988
Le due ipotesi di reato previste dall’art. 733 c.p. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e dagli artt. 11 e 59 L. 1 giugno 1939, n. 1089 (violazione delle disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose d’interesse artistico o storico) possono concorrere formalmente, poiché tra le due norme sussiste una diversità che riguarda non soltanto l’oggetto della tutela, ma altresì la specifica funzione tutoria alle stesse attribuita dal legislatore. Infatti, l’art. 733 c.p. è predisposto ad una generale tutela, penalmente sanzionata, del patrimonio storico ed artistico della nazione nei confronti del privato, cui eventualmente appartenga taluna delle cose che concorrono a formarlo; tale tutela, fondata sull’art. 9 della Costituzione, trova concreta attuazione in tutti e soltanto quei casi in cui alla distruzione, al deterioramento ed al danneggiamento della cosa consegua, come condizione di punibilità, un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico della nazione. Invece, la norma di cui all’art. 59 L. n. 1089 del 1939, pur essendo inclusa in una generale regolamentazione del patrimonio storico ed artistico nazionale, sanziona quei comportamenti esplicitamente commissivi (demolizione, rimozione, modificazione o restaurazione, adibizione ad usi non compatibili col carattere storico o artistico della cosa o tali da arrecare pregiudizio alla conservazione o alla integrità della stessa ecc.) che possono anche non danneggiare, deteriorare o distruggere la singola cosa d’arte o non arrecare nocumento al patrimonio storico o artistico della nazione e che assumono rilievo penale solo se ed in quanto vengano posti in essere senza l’intervento autorizzativo, che lo Stato attua attraverso gli organi appositamente predisposti (Ministero della pubblica istruzione – Soprintendenza alle autorità e belle arti).
Cass. pen. n. 1990/1987
Il reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, previsto dall’art. 733 c.p., può essere commesso soltanto dal proprietario della cosa.
Cass. pen. n. 5319/1975
Perché si configuri la contravvenzione di cui all’art. 733 c.p., è necessario che al danneggiatore della cosa propria «sia noto il rilevante pregio» di essa, archeologico, storico, oppure artistico. Tale conoscenza dell’agente è certa quando con la procedura prevista dall’art. 2, L. 1 giugno 1939, n. 1089, gli sia stato notificato «l’interesse particolarmente importante» della cosa; negli altri casi deve essere dimostrata, attenendo essa all’elemento psicologico del reato.
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