16 Mar Art. 486 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
[ [ Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo , vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici , diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito [ 491, 493bis ]. ] ]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 26994/2003
In tema di falsità documentale, la condotta del pubblico ufficiale che autentichi la sottoscrizione apposta su un foglio bianco, riempito solo successivamente da altri inserendovi una scrittura tra privati, integra il delitto di cui all’art. 479 c.p. (oltreché l’eventuale concorso nel reato di cui all’art. 486 c.p., quando la scrittura inserita sia diversa da quella pattuita), in quanto viene falsamente certificata la relazione della sottoscrizione con una determinata scrittura, in realtà non ancora venuta ad esistenza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che riguardi un reato procedibile d’ufficio, e risulti dunque punibile indipendentemente dalla proposizione di querela per i fatti attribuiti al calunniato, la falsa accusa, rivolta ad un notaio, d’avere autenticato una sottoscrizione su foglio in bianco, solo in seguito abusivamente riempito da terzi).
Cass. pen. n. 3088/1999
Integra la ipotesi delittuosa di falsità in foglio firmato in bianco il comportamento di colui che, tradendo la fiducia di chi gli ha rilasciato un assegno bancario senza indicazione del nome del prenditore e con l’intesa che il ricevente vi avrebbe apposto il proprio, lo riempia con il nome di terza persona. Invero il riempimento del titolo con nome di altro soggetto pone l’emittente nella condizione di non poter opporre a costui le eccezioni personali di cui all’art. 25 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, che avrebbe viceversa potuto far valere nei confronti del prenditore.
Cass. pen. n. 12883/1989
Non si ha immutazione del fatto se, contestata l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 486 c.p., la condanna intervenga in relazione al reato di cui all’art. 488 stesso codice.
Cass. pen. n. 5357/1983
In tema di falsità in foglio firmato in bianco, quando l’agente sia del tutto sfornito del diritto di riempire il documento per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, o quando, pur avendone acquistato legittimamente il possesso, non sia provvisto al momento del riempimento di valido mandato ad scribendum (o perché tale mandato non sia mai esistito, o perché non sia valido in quel momento), il delitto di falso non rientra nello schema dell’art. 486 c.p., ma in quello dell’art. 488, ed è punibile quale falsità materiale a norma dell’art. 485 o 491. L’art. 491 c.p., che equipara determinate scritture private agli atti pubblici agli effetti della pena, non richiama, accanto all’art. 485, anche l’art. 486, che prevede la falsità, ideologiche e non materiali, commesse in scritture private in bianco. Il legislatore non ha voluto evidentemente inasprire le pene quando trattasi di falsità ideologiche nelle scritture private suddette. Pertanto, nel caso di falsità in cambiali, sub specie del citato art. 486, si applica la pena stabilita da tale articolo per tutte le scritture private, senza distinzione alcuna.
Cass. pen. n. 6978/1981
L’abusivo riempimento di un assegno bancario o di una cambiale è punito ai sensi dell’art. 486 c.p. in quanto la loro equiparazione quoad poenam agli atti pubblici è stabilita limitatamente alle falsità materiali, come risulta dal fatto che l’art. 491 c.p. fa richiamo all’art. 479 e non anche all’art. 487, che prevede appunto un’ipotesi, sia pure peculiare, di falsità ideologica con riferimento all’atto pubblico, nonché dal fatto che lo stesso art. 491 richiama il solo art. 485 e non anche l’art. 486.
Cass. pen. n. 6034/1981
Essendo l’assegno bancario firmato in bianco da includere tra i titoli di credito trasmissibili per girata, ben può l’autorizzazione al riempimento promanare dal girante anziché dall’emittente.
Cass. pen. n. 2832/1981
La particolarità della fattispecie descritta nell’art. 486 c.p., incentrata nell’abuso di fiducia più che nella lesione della fede pubblica, giustifica, unitamente alla lettera dell’art. 491 c.p., l’esclusione dell’applicabilità di quest’ultima disposizione all’abuso di titoli di credito in bianco.
Cass. pen. n. 4400/1980
Peculiare caratteristica del delitto di falsità ideologica, previsto dall’art. 486 c.p., che lo distingue da quello contemplato dall’art. 488 c.p., è la sussistenza al momento del riempimento, del diritto di completare il documento, conferito in precedenza dall’autore all’agente. I delitti di falsità in foglio firmato in bianco sono configurabili anche per i titoli di credito, e in particolare per l’assegno bancario in bianco cioè privo all’origine di taluno dei requisiti prescritti, essendo sufficiente che tali requisiti sussistano tutti solo al momento della presentazione alla banca trattaria, mentre sono indispensabili all’origine soltanto la sottoscrizione del traente, l’ordine di pagare ed il nome del trattario.
Cass. pen. n. 8938/1977
L’accordo tra emittente e prenditore di non riempire e negoziare l’assegno prima di una certa data, in quanto nullo, non è suscettibile di produrre gli effetti giuridici in esso contemplati e, cioè, di obbligare il prenditore ad utilizzare l’assegno nella data pattuita, anziché in quella di effettiva emissione. Tale nullità si riflette sulla configurabilità dell’abuso, costituente il nucleo essenziale del delitto di cui all’art. 486 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco); infatti, nessuna lesione al bene giuridico (rappresentato dalla pubblica fede) può derivare dall’apposizione sull’assegno della data di effettiva emissione del titolo e dalla immediata utilizzazione di esso, giacché il completamento e la messa in circolazione dell’assegno non realizza una immutazione di effetti giuridici validamente pattuiti fra traente e prenditore (essendo appunto nullo il correlativo accordo) ma è collegabile alla natura ed alla funzione tipica dell’assegno, così come normativamente disciplinato. Non ricorre, pertanto, il reato di abuso di foglio in bianco nel fatto del prenditore di un assegno che, in violazione dell’accordo intercorso col traente, lo metta all’incasso, apponendovi una data diversa da quella pattuita.
Cass. pen. n. 172/1971
L’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 c.p. è compatibile col reato di falso in foglio firmato in bianco, perché questo presuppone l’abuso di un’autorizzazione a riempire il foglio, ricevuta per qualsiasi causa; non necessariamente l’abuso della fiducia derivante da relazioni di prestazioni d’opera. Ma ai fini della sussistenza dell’aggravante, tale abuso presuppone, a sua volta, un rapporto di prestazione d’opera in atto; nel senso che la situazione nella quale l’agente si trovi, faciliti la consumazione del reato.
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