14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4400 del 1 aprile 1980
Testo massima n. 1
Il delitto di falsità materiale previsto dall’art. 488 c.p. si verifica non solo quando colui che commette la falsità sia del tutto sfornito del diritto di riempire il foglio in bianco per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, ma anche quando pur avendone acquistato legittimamente il possesso non sia provvisto al momento del riempimento di valido mandato ad scribendum, o perché tale mandato non sia mai esistito o perché non sia valido in quel momento [ per esempio, in caso di prestazioni corrispettive, perché soggetto alla condizione sospensiva dell’esecuzione della prestazione da effettuarsi per prima ].
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Testo massima n. 1
L’art. 491 c.p., che equipara determinate scritture private agli atti pubblici agli effetti della pena, non richiama accanto all’art. 485 anche l’art. 486, che prevede le falsità — ideologiche e non materiali — commesse in scritture private in bianco. Il legislatore non ha voluto evidentemente inasprire le pene quando trattasi di falsità ideologiche nelle scritture private suddette. Anche in questi casi, pertanto, si applica la pena stabilita nell’art. 486 per tutte le scritture private, senza distinzione alcuna.
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