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Art. 488 — Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Art. 488 — Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4647/1993

Ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 c.p. (falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487 c.p.), per «vantaggio» va inteso ogni possibile utilità materiale o morale che l’agente si ripromette di conseguire. (Secondo la Suprema Corte in tale nozione rientra, dunque, anche la sospensione dello sfratto che la parte si ripromette di ottenere mediante l’esibizione di un falso contratto di affitto essendo irrilevante, ai fini del falso, la possibilità di realizzare il risultato avuto di mira).

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Cass. pen. n. 12883/1989

Non si ha immutazione del fatto se, contestata l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 486 c.p., la condanna intervenga in relazione al reato di cui all’art. 488 stesso codice.

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Cass. pen. n. 6034/1981

L’ipotesi prevista dall’art. 488 c.p., per la quale sono applicabili le pene stabilite per le falsità materiali, ricorre quando l’agente sia venuto in possesso del foglio firmato in bianco per un titolo diverso da quello che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo. Ciò può avvenire così se il foglio sia posseduto per causa illegittima (furto, rapina, estorsione), come quando sia posseduto per causa legittima, ma anche nel possessore l’obbligo o la facoltà di riempimento.

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Cass. pen. n. 2832/1981

Il criterio distintivo fra il reato di cui all’art. 486 c.p. e quello di cui all’art. 488 c.p. consiste nel fatto che il primo esige nel soggetto attivo il possesso di un documento che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, mentre il secondo presuppone che l’autore del reato abbia conseguito il possesso del foglio in bianco in modo illegittimo (ad esempio, per furto, appropriazione indebita, truffa) ovvero legittimamente ma senza obbligo o facoltà di riempirlo (ad esempio, a titolo di custodia).

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Cass. pen. n. 4400/1980

Il delitto di falsità materiale previsto dall’art. 488 c.p. si verifica non solo quando colui che commette la falsità sia del tutto sfornito del diritto di riempire il foglio in bianco per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, ma anche quando pur avendone acquistato legittimamente il possesso non sia provvisto al momento del riempimento di valido mandato ad scribendum, o perché tale mandato non sia mai esistito o perché non sia valido in quel momento (per esempio, in caso di prestazioni corrispettive, perché soggetto alla condizione sospensiva dell’esecuzione della prestazione da effettuarsi per prima).

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