16 Mar Art. 487 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
Posted at 13:07h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica > Capo III – Della falsità in atti
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco [ 486 ], del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo [ 486 ] , vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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