14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2832 del 12 gennaio 1981
Testo massima n. 1
Il criterio distintivo fra il reato di cui all’art. 486 c.p. e quello di cui all’art. 488 c.p. consiste nel fatto che il primo esige nel soggetto attivo il possesso di un documento che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, mentre il secondo presuppone che l’autore del reato abbia conseguito il possesso del foglio in bianco in modo illegittimo [ ad esempio, per furto, appropriazione indebita, truffa ] ovvero legittimamente ma senza obbligo o facoltà di riempirlo [ ad esempio, a titolo di custodia ].
Articoli correlati
Testo massima n. 1
La particolarità della fattispecie descritta nell’art. 486 c.p., incentrata nell’abuso di fiducia più che nella lesione della fede pubblica, giustifica, unitamente alla lettera dell’art. 491 c.p., l’esclusione dell’applicabilità di quest’ultima disposizione all’abuso di titoli di credito in bianco.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]