16 Mar Art. 382 — Millantato credito del patrocinatore
Il patrocinatore [ 82; c.p.p. 96, 100, 102 ], che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone [ 244, 245; c.p.p. 194–198, 467, 497, 499 ], il perito [ 61; c.p.p. 220, 221, 224 ] o l’interprete [ 122, 123; c.p.p. 143 ], riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 2774/1995
In linea di principio è configurabile il concorso tra il reato di favoreggiamento e quello di associazione per delinquere stante la diversa oggettività giuridica delle due fattispecie che devono essere tenute distinte. Commette il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e non quello di favoreggiamento, il soggetto che organicamente e sistematicamente opera con gli associati come elemento strutturale dell’apparato del sodalizio criminoso al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività criminosa dell’associazione o a perseguire i partecipi di tale attività; mentre deve rispondere anche di favoreggiamento l’associato per delinquere che aiuti un altro associato resosi autore di reati non rientranti nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le ricerche della polizia.
Cass. pen. n. 9718/1988
Il delitto di millantato credito del patrocinatore è configurabile anche quando la dazione o promessa di compenso corrisponda a prestazioni professionali effettive pur se ingigantite per creare nel cliente la convinzione che il patrocinatore sia in grado di soddisfare le sue aspettative mediante illecite aderenze negli uffici giudiziari.
Il reato di millantato credito del patrocinatore, pur non potendo qualificarsi come meramente omissivo, può tuttavia manifestarsi come commissivo attraverso millanterie implicite, quali quelle del patrocinatore che, dopo aver manifestato al cliente l’esistenza di suoi rapporti con appartenenti all’ordine giudiziario, riceva o si faccia promettere dal predetto somme che ritenga di dover versare affinché possa comprare i favori del pubblico ufficiale.
In tema di millantato credito, l’ingresso presso il pubblico ufficiale, vantato dall’agente, può essere sussistente in realtà, anche se artatamente ingigantito fino a far credere all’interessato di poter influire sulle determinazioni del pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 5172/1988
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 382 c.p. non occorre che sia immediatamente operativa la situazione nel cui contesto il millantatore fa credere al cliente di dover agire per compiere il favore di uno dei soggetti indicati nella norma. (Fattispecie relativa alla necessità, rappresentata dal patrocinatore al cliente, attore in una controversia previdenziale intesa al conseguimento della pensione di invalidità, di un compenso al consulente di ufficio non ancora nominato dal giudice).
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