14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9718 del 6 ottobre 1988
Testo massima n. 1
Il delitto di millantato credito del patrocinatore è configurabile anche quando la dazione o promessa di compenso corrisponda a prestazioni professionali effettive pur se ingigantite per creare nel cliente la convinzione che il patrocinatore sia in grado di soddisfare le sue aspettative mediante illecite aderenze negli uffici giudiziari.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
Il reato di millantato credito del patrocinatore, pur non potendo qualificarsi come meramente omissivo, può tuttavia manifestarsi come commissivo attraverso millanterie implicite, quali quelle del patrocinatore che, dopo aver manifestato al cliente l’esistenza di suoi rapporti con appartenenti all’ordine giudiziario, riceva o si faccia promettere dal predetto somme che ritenga di dover versare affinché possa comprare i favori del pubblico ufficiale.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]