16 Mar Art. 383 — Interdizione dai pubblici uffici
Posted at 13:04h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia > Capo I – Dei delitti contro l’attività giudiziaria
La condanna per delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici [ 28 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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