16 Mar Art. 380 — Patrocinio o consulenza infedele
Il patrocinatore [ 82; c.p.p. 96, 100, 102 ] o il consulente tecnico [ 201; c.p.p. 225 ], che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.
La pena è aumentata [ 64 ]:
- 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
- 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [ la pena di morte o ] l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni [ 383 ].
- 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
- 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 29783/2017
Il reato di patrocinio o consulenza infedele di cui all’art. 380 cod. pen. sanziona la condotta del patrocinatore che, infedele ai suoi doveri professionali, arrechi nocumento agli interessi della parte da lui difesa (assistita o rappresentata) dinanzi all’autorità giudiziaria per cui essa non può trovare applicazione qualora la condotta si riferisca ad attività poste in essere prima dell’instaurazione del procedimento e ad esso prodromiche. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riferimento alla condotta tenuta dal legale nel corso della procedura di conciliazione davanti all’Ispettorato del lavoro).
Cass. pen. n. 22978/2017
Ai fini della integrazione del delitto di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 cod. pen.) è necessario che si verifichi un nocumento agli interessi della parte, che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l’evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale. (Fattispecie in cui la condotta del professionista aveva determinato un allungamento dei tempi del processo penale, conclusosi con esito negativo per la persona offesa patrocinata).
Cass. pen. n. 45059/2014
Il delitto di patrocinio infedele di cui all’art. 380 c.p. ha natura di reato plurioffensivo in quanto, oltre a ledere l’amministrazione della giustizia e il regolare funzionamento dell’attività giudiziaria, che impone di rispettare i principi minimi di correttezza e lealtà, richiede la realizzazione di un evento implicante un nocumento concreto agli interessi della parte processuale difesa dal patrocinatore che si rende inadempiente ai suoi doveri professionali.
Cass. pen. n. 6703/2012
Per la configurabilità del delitto di infedele patrocinio è irrilevante il consenso prestato dalla parte al suo patrocinatore, quando l’attività di quest’ultimo si traduca nel consigliare al proprio cliente un comportamento contrario alla legge (nel caso di specie, la presentazione di una dichiarazione IVA non veritiera, sanzionata dall’art. 2 del D.L.vo n. 74/2000), poichè il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l’incarico ricevuto, ma il corretto adempimento dei suoi doveri professionali.
Cass. pen. n. 17106/2011
Non integra il reato di patrocinio infedele l’avvocato che assuma l’incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e, ricevuta l’anticipazione sui compensi, non dia corso al contenzioso contravvenendo al dovere assunto con l’accettazione del mandato, in quanto la condotta di infedeltà professionale assume tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento.
Cass. pen. n. 41370/2006
Per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, che peraltro non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il reato di cui all’art. 380 c.p. nella condotta del difensore, il quale avendo assunto l’incarico di patrocinare una parte per la revocatoria di una donazione, aveva costituito con la parte avversaria rapporti societari aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, arrecando un nocumento al suo cliente, consistito nel fargli perdere le garanzie sul patrimonio immobiliare della controparte).
Cass. pen. n. 39924/2005
Nell’accertamento del reato di infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli atti o di scelte avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l’attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all’obbligo di curare gli interessi della parte assistita o rappresentata nel processo, alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l’adempimento di tale obbligo. (Fattispecie in cui il difensore non aveva promosso la procedura esecutiva di rilascio dell’immobile sulla base del dispositivo della sentenza).
Cass. pen. n. 11951/2005
Integra il reato di infedele patrocinio la condotta del difensore che si appropri di somme ottenute in via transattiva per conto della parte assistita in un giudizio in corso. (Fattispecie nella quale l’imputato, nei confronti del quale il proprio assistito — P.C. in un processo per omicidio colposo — aveva provveduto alla liquidazione degli onorari di difensore, aveva consegnato al cliente soltanto una parte della somma ricevuta in via transattiva dalla compagnia assicuratrice, trattenendo per sè il resto, in attesa che il giudice civile si pronunciasse sulla liquidazione definitiva del danno).
Cass. pen. n. 1410/1999
Presupposto del reato di cui all’art. 380 c.p. è l’esercizio della difesa, rappresentanza e assistenza davanti all’autorità giudiziaria, intese come oggetto del rapporto di partecipazione professionale e non come estrinsecazione effettiva di attività processuale. Basta che il patrocinatore si renda infedele ai doveri correlativi all’accettazione dell’incarico di difendere, assistere, rappresentare taluno dinanzi all’autorità giudiziaria, indipendentemente dall’attualità di svolgimento di un’attività processuale e financo di pendenza della lite; il nocumento per la parte può concretarsi nella dolosa astensione del patrocinatore dalla doverosa attività processuale.
Cass. pen. n. 9758/1998
Per la configurazione del reato di patrocinio infedele, di cui all’art. 380 c.p. — che è reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il «patrocinatore» — non è sufficiente che l’avvocato si renda genericamente infedele nell’adempimento dei doveri scaturenti dall’accettazione dell’incarico affidatogli, essendo necessaria, al contrario, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato: la valenza penale dell’attività del patrono deve ricondursi, infatti, al momento effettivo dell’esercizio della giurisdizione. Tuttavia, neppure è sufficiente che il comportamento produca esclusivamente la lesione dell’interesse concernente il normale funzionamento della giustizia, richiedendo anche la legge, ai fini della consumazione del reato, che sia arrecato un nocumento al soggetto privato. (Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato nel comportamento del patrocinatore il quale, assuntosi l’incarico di dare corso all’offerta di una somma per il rilascio di un terreno agricolo e, in caso di mancata accettazione, di intimare il precetto per l’esecuzione del rilascio, aveva omesso il compimento di tali atti — ritenuti dalla Corte entrambi extragiudiziali — assicurando, falsamente di avervi provveduto).
Cass. pen. n. 8420/1997
Perché si abbia il reato di patrocinio infedele punito dall’art. 380 c.p., occorre una attuale e effettiva pendenza del procedimento avanti all’autorità giudiziaria e l’infedeltà del patrocinio non può essere riferita alle attività prodromiche alla sua instaurazione. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso che potesse integrare il reato di patrocinio infedele la omessa presentazione di un ricorso per sequestro giudiziario e di un ricorso possessorio).
Cass. pen. n. 2689/1996
Bene è ipotizzabile il concorso materiale dei reati di patrocinio infedele e di truffa nell’ipotesi in cui il patrocinatore, con la sua condotta infedele, occultando notizie o comunicando notizie false sul corso del processo, oltre a recare danno alla parte assistita procuri dolosamente a sé stesso un ingiusto profitto.
Il delitto di cui all’art. 380, comma 1, c.p. (patrocinio infedele) è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultimo, inteso questo non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale. D’altro canto la condotta illecita può consistere anche nell’occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo; a sua volta l’evento può essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisioni assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura. (Principi affermati con riguardo a fattispecie nella quale il difensore, in una causa civile, aveva nascosto al cliente il reale ammontare della provvisionale accordato dal giudice istruttore).
Cass. pen. n. 3785/1992
L’evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato (senza che, peraltro, sul piano soggettivo, assuma rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte).
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