Cass. pen. n. 977 del 2 dicembre 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 382 c.p. (millantato credito del patrocinatore), è sufficiente, ad integrare la «millanteria», ossia la vanteria della propria possibile influenza sul magistrato, che l'agente prospetti la corruttibilità o l'avvenuta corruzione del medesimo, così inducendo nel c.d. «compratore di fumo» la convinzione che sia in tal modo possibile interferire sulle sue decisioni.