Art. 173 – Codice penale – Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108].

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 47105/2019

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo non e sottoposto alla disciplina della prescrizione di cui all'art. 173 c.p. in tema di arresto ed ammenda, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio del bene-interesse violato, imposta per ragioni di tutela del territorio e con carattere reale, come tale priva di finalita punitive.

Cass. pen. n. 19742/2011

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

Cass. pen. n. 39705/2003

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 c.p., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali.

Cass. pen. n. 11464/2001

La conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, anche se poi non concretamente eseguita, costituisce un vero e proprio atto di esecuzione impeditivo della estinzione della pena per prescrizione.

Cass. pen. n. 1605/1998

Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, ove siano inflitte congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, la possibilità di prescrizione della seconda è collegata soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Pertanto la pena dell'ammenda si prescrive se è prescritta la pena congiunta dell'arresto e, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l'esecuzione della pena dell'arresto sia iniziata nel termine previsto.