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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1605 del 3 luglio 1998

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1605 del 3 luglio 1998

Testo massima n. 1

Ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, ove siano inflitte congiuntamente le pene dell’arresto e dell’ammenda, la possibilità di prescrizione della seconda è collegata soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto. Pertanto la pena dell’ammenda si prescrive se è prescritta la pena congiunta dell’arresto e, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l’esecuzione della pena dell’arresto sia iniziata nel termine previsto.

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