Art. 17 – Codice penale – Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) [la morte];
2) l'ergastolo [22];
3) la reclusione [23];
4) la multa [24].
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto [25];
2) l'ammenda [26].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 28579/2022
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità.
Cass. pen. n. 43711/2015
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, con conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa.
Cass. pen. n. 7337/2006
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 72 cod.pen. - in relazione agli artt. 17 e 22 stesso codice - per contrasto con gli articoli 27 comma terzo e 31 comma secondo della Costituzione, laddove si prevede l'irrogazione della pena dell'ergastolo a soggetti "quasi minorenni" (cioè di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno), atteso che il "giovane adulto" rientra comunque tra i soggetti i quali hanno raggiunto la maggiore età, che rappresenta il limite oltre il quale il soggetto consegue tutti i diritti e tutti i doveri e le responsabilità connesse con l'età adulta.
Corte cost. n. 168/1994
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, l'art. 17 del codice penale, nella parte in cui non esclude l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei riguardi dei minorenni.